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  • TERMINI LEGALI D’UTILIZZO DEI CONTENUTI
    Lo STUDIO è l’unico a detenere il diritto d’autore su tutti i contenuti generati da esso o chi per esso. Per gli utilizzi e le pubblicazioni si deve essere in possesso dell’autorizzazione scritta da parte dello STUDIO. Ogni abuso sarà perseguibile legalmente in tutto il mondo. Tutte le richieste di utilizzo possono essere inviate alla seguente e-mail: info@monsterwebagency.com A seguito troverete l’elenco dei termini d’utilizzo: Non è consentito a nessuno appropriarsi delle immagini tramite screenshot (foto dello schermo del dispositivo) e pubblicarle in qualsiasi forma senza autorizzazione dello STUDIO. Fare uno screenshot equivale a reato di appropriazione indebita; il reato si aggrava se il contenuto viene utilizzato come proprio (esempio pubblicato come contenuto sui propri canali) e se oltremodo ai contenuti, viene applicata una qualche modifica che ne snatura l’essenza iniziale (l’esempio classico è l’applicazione di un filtro a proprio gusto). E’ possibile utilizzare i contenuti solo se vi vengono espressamente inviati dallo STUDIO (dopo che i clienti hanno ricevuto tutto il loro materiale ci occupiamo sempre di inviare anche a tutti i fornitori). Il filtro utilizzato dallo STUDIO (post-produzione o post-trattamento), ha lo stesso titolo dello scatto fotografico o della ripresa di un video, appartiene allo STUDIO e fa parte integrante del suo lavoro, del suo stile e del suo universo artistico. Lo STUDIO è il solo a poter decidere quale post-trattamento si applicherà ai contenuti. Dunque solo il materiale post-trattato dallo STUDIO sarà utilizzabile. E’ un reato utilizzare i contenuti autorizzati modificandone le caratteristiche estetiche (es. applicando un filtro, ecc…). Non è consentito il download permanente, totale o parziale, delle immagini e dei video, né il loro utilizzo ed elaborazione in qualsiasi forma o qualsiasi altra attività che possa ledere il diritto d’autore. Le fotografie i video e tutto il materiale multimediale realizzato dallo STUDIO durante una sessione con il CLIENTE sono protette dai diritti d’autore. Come controparte del prezzo stabilito ed accettato nel preventivo, lo STUDIO cede al CLIENTE i propri diritti d’autore patrimoniali seguenti, realizzati su ordine: diritti d’impressione e di riproduzione delle foto e dei video a fini privati per il mondo intero e per tutta la durata dei diritti d’autore. Ogni altro utilizzo del materiale deve fare l’oggetto di un accordo preventivo scritto con lo STUDIO. L’uso commerciale da parte del CLIENTE delle immagini della sessione non è autorizzata, salvo precedente accordo scritto da parte dello STUDIO. Anche dopo consegna dei file digitali, essi restano di proprietà intellettuale dello STUDIO e non sono liberi da diritto. Ogni utilizzo personale di un file da parte del CLIENTE (pubblicazione su internet, esposizione, ecc…) deve menzionare il nome dello Studio (Studio167). Allo stesso tempo, il CLIENTE non può modificare i files senza previo accordo scritto dello STUDIO. Ai sensi dell’articolo 98 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28 Giugno 1980, i file RAW (GREZZI) si intendono di proprietà dello STUDIO, che si impegna a custodirli con diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi. Lo STUDIO può acconsentire, in seguito, su richiesta del CLIENTE, alla cessione dei file RAW (GREZZI), a fronte di un prezzo aggiuntivo da concordarsi; tale prezzo farà riferimento al prezzo di listino di tali servizi al momento della richiesta da parte del CLIENTE. Lo STUDIO si impegna a conservare tutti i files creati come all’oggetto per un massimo di 365 giorni dalla data di creazione di essi; dopo tale termine lo studio declina qualsiasi tipo di richiesta e responsabilità. A saldo integrale del prezzo pattuito, il CLIENTE acquisisce i diritti sopra citati a vincolo di non ledere l’immagine pubblica dello STUDIO.
  • Legge 633/1941 Disposizioni sul diritto d’autore
    Capo I Opere protette Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Bema sulla protezione delle opere letterarie artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. Art. 2. In particolare sono comprese nella protezione: Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (8) I disegni e le opere dell’architettura; Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; (9) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (10) Le banche di dati di cui al secondo comma,. dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; (11) Le opere del disegno Industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Art. 4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, lo variazioni non costituenti opera originale. Soggetti del diritto Art. 6. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Art. 11. Alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle .accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Contenuto e durata del diritto di autore; Protezione della utilizzazione economica dell’opera Art. 12. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente opera in ogni Torma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. Art. 13. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione (15). Art. 16. 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresi, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico (17). Art. 17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresl, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. 2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cul sia consentita la realizzazione di copie dell’opera. 4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica (19). Art. 27. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la durata dei diritti di Utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’art. 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell’art. 25 (28). Art. 109. La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente. Art. 110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Art. 32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al temine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore. Art. 68-bis. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Capo V Eccezioni e limitazioni (57) Reprografia ed altre eccezioni o limitazioni Art. 70. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve Inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Art. 70 comma 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma (65). Titolo I Disposizioni sul diritto d’autore. Capo III Contenuto e durata del diritto di autore. Sezione II Protezione del diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore. (Diritto morale dell’autore). Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Art. 22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiedere la soppressione. Diritti relativi alle fotografie Art. 87. Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Art. 88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso a nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare (111), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia (112). Art 89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione ai diritti previsti nell’articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente. Art. 90. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli art. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore. Art. 91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi Il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88. Art 92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia. Art. 110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Art. 119. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel caso dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, “si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Codice civile Art. 2577. Contenuto del diritto. L’autore ha il diritto esclusivo (c.c. 2563, 2569, 2581, 2584. 25921 di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera (c.c. 2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [c.c. 2579, 2582]. 258.228 (1).
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